FAQ
Possono usufruire delle integrazioni erogate da E.B.T.A. tutti i lavoratori dipendenti delle aziende agricole che applicano il CCPL del Trentino (requisiti art. 2 e 3) sia quelli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato e che sono residenti / domiciliati in Italia.
Il lavoratore deve aver effettuato nell'anno in corso o in quello precedente almeno 51 giornate lavorate in agricoltura presso aziende che applicano il CCPL del Trentino; lo stesso potrà fare richiesta di rimborso prestazioni solo quando avrà la certezza di aver raggiunto il minimo di 51 giornate lavorate (se non già effettuate nell’anno precedente) entro e non oltre il 31/03 dell’anno successivo.
Le sole richieste di integrazione per prestazioni odontoiatriche potranno essere integrate anche dopo il termine del periodo lavorativo
Il lavoratore deve compilare l’apposito modulo ed allegare:
- impegnativa del medico curante per ogni prestazione sanitaria;
- copie fatture;
- copie buste paga emesse nel periodo oggetto della prestazione;
- stato famiglia e documentazione comprovante (frontespizio dichiarazione dei redditi mod. 730) se spese sostenute per famigliari a carico (solo coniuge e figli);
- dichiarazione datore di lavoro “numero giornate annue lavorate complessive” (lavoratori a tempo determinato);
- copia documento di identità in corso di validità.
Si rimborsano al 50% le spese sostenute per i lavoratori e quelle sostenute dai famigliari a carico nella misura del 50% residenti/domiciliati in Italia.
L'integrazione non potrà superare l'importo complessivo di Euro 400,00 per anno solare.
Si rimborsano al 100% le spese sostenute limitatamente per lenti correttive della vista (cambio visus), sia per occhiali che contatto anche per famigliari a carico nella misura del 50% residenti/domiciliati in Italia.
L'integrazione non potrà superare l'importo complessivo di Euro 300,00 per anno solare.
Si possono richiedere rimborso per famigliari a carico (coniuge o figli) a condizione che sia a carico fiscalmente. Bisogna presentare stato di famiglia e frontespizio ultima dichiarazione dei redditi (mod. 730).
Si ha diritto al 50% del rimborso di quanto previsto per il lavoratore.
Non sono rimborsabili:
- le spese sanitarie mancanti della prescrizione medica;
- gli scontrini per acquisto farmaci;
- spese per visite sportive;
- spese per il rilascio della patente
- diaria per ricoveri ospedalieri.
Per i lavoratori a tempo determinato, le domande di integrazione dovranno essere inviate a fine anno e comunque a conclusione del periodo lavorato, accompagnate da dichiarazione del datore di lavoro con il dato “numero giornate lavorate annue” o copia delle buste paga dell’intero periodo.
L’integrazione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180
Esempio:
importo erogabile €. 500,00
giornate complessive lavorate nell’anno 50
Calcolo
( €. 500,00 / 180 ) x n. 50 giornate lavorate
= importo erogabile €. 139,00
La spedizione della documentazione deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo all’emissione della ricevuta di pagamento. Se inviata per posta farà fede la data di spedizione della richiesta di rimborso.
Se la documentazione richiesta è completa, le pratiche di rimborso vengono liquidate entro 60 giorni fine mese dal ricevimento delle stesse.