Per qualsiasi tipo di erogazione la Ditta presso la quale il lavoratore presta il suo servizio deve essere in regola con il versamento dei contributi.

La domanda per l’indennità di malattia va presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di inizio malattia. Ove previsto il talloncino INPS il termine di presentazione slitta al 31 marzo dell’anno successivo al pagamento dell’indennità da parte dell’INPS. La malattia viene integrata limitatamente alle giornate comprese nel periodo di assunzione. Il lavoratore deve aver effettuato nell’anno in corso o in quello precedente almeno 51 giornate lavorate in agricoltura.

Si deroga al limite delle 51 giornate per i lavoratori assunti esclusivamente per la raccolta.

La domanda per l’indennità di infortunio va presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di inizio infortunio. Ove previsto il talloncino INAIL il termine di presentazione slitta al 31 marzo dell’anno successivo al pagamento dell’indennità da parte dell’INAIL. L’infortunio viene integrato limitatamente alle giornate comprese nel periodo di assunzione.

Per i lavoratori a part/time l'integrazione verrà calcolata in base alla loro percentuale.